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Professionista morto: come incassare i compensi?

30 Novembre 2021 | Autore:
Professionista morto: come incassare i compensi?

Gli adempimenti a carico degli eredi per ottenere il pagamento in modo fiscalmente regolare; come emettere le fatture; cosa fare se la partita Iva era chiusa.

Nessuno è eterno e anche i professionisti lasciano questo mondo, prima o poi. Talvolta il decesso arriva durante l’attività professionale, quando alcuni incarichi sono in corso di svolgimento ed altri, già completati, non sono stati ancora pagati dai clienti. Se ciò accade, si pongono vari problemi, soprattutto per gli eredi, che si domandano: come incassare i compensi di un professionista morto?

Su questo tema la normativa civilistica, che attribuisce agli eredi il diritto alla riscossione, si intreccia con quella fiscale, che stabilisce gli obblighi di fatturazione. Questo significa che gli eredi potranno reclamare il pagamento dai clienti del professionista defunto per le prestazioni eseguite quando era ancora in vita, ma dovranno anche emettere la fattura (se non lo aveva già fatto il professionista prima di morire).

Tutto ciò, però, comporta una difficoltà di ordine pratico: cosa fare se il professionista defunto aveva cessato l’attività da tempo e quindi aveva già chiuso la sua partita Iva? La risposta a questo quesito è arrivata dall’Agenzia delle Entrate [1]: gli eredi che vogliono incassare i compensi di un professionista deceduto devono riaprire la partita Iva e porre in essere gli adempimenti fiscali, a partire da quello di fatturazione dei corrispettivi incassati. Attenzione: questo principio vale anche se i clienti erano imprenditori, e dunque soggetti a loro volta all’obbligo di partita Iva, perché in questo caso essi non possono emettere l’autofattura. Non c’è, quindi, nessuna differenza di regime rispetto ai clienti privati, cioè i consumatori che non sono imprenditori.

Quanto ti esporremo su come incassare i compensi del professionista morto vale per tutti i liberi professionisti: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, notai, medici e così via, ed anche per i non iscritti a ordini o albi professionali, in quanto essi sono a tutti gli effetti soggetti Iva.

La successione ereditaria dei professionisti

Nella successione ereditaria, gli eredi subentrano a tutti i rapporti giuridici, attivi o passivi, del defunto. Questo subentro si verifica con l’accettazione dell’eredità, disciplinata dall’art. 459 del Codice civile.

Se il defunto è un professionista, l’unica particolarità per gli eredi consiste nel fatto che le prestazioni da egli rese hanno natura intellettuale, e non materiale, quindi qualche cliente insoddisfatto potrebbe lamentare – entro i successivi dieci anni, che sono il termine di prescrizione – i danni derivatigli dall’esecuzione negligente o scorretta dell’attività professionale e chiedere il risarcimento (anche se la maggior parte delle polizze assicurative obbligatorie prevede una clausola di garanzia ereditaria). Perciò occorre fare attenzione a questi profili nel momento in cui si decide se accettare o meno l’eredità.

Per il resto, invece, gli eredi del professionista hanno il diritto di incassare i compensi ad egli spettanti per il lavoro svolto, così come hanno l’obbligo di pagare le spese rimaste pendenti (ad esempio, i costi dei dipendenti dello studio professionale, come gli stipendi maturati ed il Tfr).

Morte del professionista: adempimenti fiscali

In caso di morte del professionista che era ancora in attività, gli eredi (o uno di essi delegato dagli altri) devono presentare all’Agenzia delle Entrate, compilando il modello Iva AA9/12, la dichiarazione di cessazione dell’attività per morte, che è necessaria sia per comunicare il decesso sia ai fini della chiusura della partita Iva.

A questo punto, però, gli eredi rimangono obbligati a fatturare le prestazioni professionali svolte dal professionista ma non ancora pagate dai clienti. La normativa Iva [2] fa sorgere, per i professionisti, l’obbligo di emissione della fattura nel momento in cui la prestazione di servizio viene eseguita, ed essa si considera «effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo» (anche se ciò avviene in modo parziale, ad esempio se sono stati versati degli acconti). Questo obbligo, se non era stato adempiuto dal professionista prima della sua morte, si trasferisce sugli eredi.

La Corte di Cassazione [3] ha precisato che «il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione», cioè anche se il professionista non aveva emesso la fattura prima del decesso, perché il «fatto generatore del tributo», da cui sorge l’imponibilità fiscale, si identifica «con la materiale esecuzione della prestazione», avvenuta quando egli era ancora in vita.

La partita Iva del professionista deceduto

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito [4] che, in presenza di rapporti professionali pendenti ai fini fiscali – dunque con fatture già emesse ma da incassare, o per prestazioni ancora da fatturare – gli eredi non possono chiudere la partita Iva che risulta aperta al momento del decesso del professionista fino a quando non vengono definiti tutti i suoi adempimenti fiscali relativi all’imposta sul valore aggiunto. Quindi in tali situazioni è possibile – ed anzi doveroso – tenere aperta la partita Iva del professionista defunto, anche oltre i sei mesi dalla sua morte [5].

Se, invece, il professionista aveva chiuso la sua partita Iva prima del decesso, anche in questo caso gli obblighi di fatturazione per i compensi residui richiesti o percepiti successivamente si trasferiscono agli eredi, come prevede la normativa tributaria, che stabilisce anche sanzioni in caso di compensi da essi incassati di nascosto e, dunque, rimasti non fatturati né dichiarati [6].

Compensi incassati dagli eredi: tassazione

I compensi percepiti dagli eredi sono tassabili in base al principio di cassa – cioè al momento della loro percezione e non a quello, precedente, di svolgimento della prestazione professionale da parte del soggetto poi defunto – sia pure con la tassazione separata [7] che alleggerisce il peso dell’imposta; in alternativa gli eredi possono optare per la tassazione ordinaria [8]. Chiaramente, ciascun erede dovrà riportare nella propria dichiarazione dei redditi solo la parte dei corrispettivi incassati corrispondenti alla sua quota di eredità.

Gli eredi hanno a disposizione sei mesi di tempo in più rispetto ai termini ordinari di scadenza per presentare l’ultima dichiarazione annuale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, riferita al professionista deceduto [9].

Obbligo di fatturazione in capo agli eredi

La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello richiesto da un contribuente [1] ha precisato che se il professionista defunto non aveva fatturato le prestazioni svolte gli eredi devono chiedere la riapertura della partita Iva in modo da fatturare essi stessi le prestazioni, non a nome proprio bensì sempre a nome del professionista e con la stessa partita Iva che egli utilizzava.

L’interpello era stato prospettato dagli eredi di un avvocato, che avevano rilevato la presenza di crediti da incassare e avevano chiesto se i clienti al momento del pagamento potevano emettere autofattura. L’Agenzia ha dato risposta negativa a quest’ultima soluzione, ed ha affermato che il momento impositivo collegato alle prestazioni rese dal professionista deceduto sorge al momento del pagamento del corrispettivo. Dunque, per realizzare l’incasso in modo fiscalmente regolare, occorre che gli eredi provvedano alla riapertura della partita Iva e a fatturare le prestazioni rese, e ciò vale sia nei confronti di clienti che sono soggetti passivi Iva sia verso quelli che non la hanno e sono qualificabili come «privati consumatori».

note

[1] Agenzia Entrate, risp. n. 785/2021.

[2] Art. 6 e art. 21 D.P.R. n. 633/1972.

[3] Cass. S.U. sent. n. 8059/2016.

[4] Agenzia Entrate, circ. n. 34/E/2019.

[5] Art. 35 bis D.P.R. n.633/1972.

[6] Art. 6 D.Lgs. 471/1997.

[7] Art. 7, co. 3, D.P.R. n. 917/1986.

[8] Art. 16 D.P.R. n. 917/1986.

[9] Art. 65, co. 3, DPR n. 600/1973 e art. 35 D.P.R. n. 633/1972.

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