Language of document : ECLI:EU:T:2003:127

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 maggio 2003 (1)

«Decisione n. 2455/2001/CE - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

Nella causa T-45/02,

DOW AgroSciences BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

DOW AgroSciences Ltd, con sede in Hitchin (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu,

ricorrenti,

sostenute da

European Crop Protection Association (ECPA), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. C. Pennera e M. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Sims-Robertson e dal sig. B. Hoff-Nielsen, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

Direttiva 91/414/CEE

1.
    Il 15 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1). Al fine di garantire che tali prodotti non «abbiano tutti gli effetti inaccettabili sull'ambiente in generale e, in particolare, effetti nocivi sulla salute dell'uomo e degli animali o sulle acque sotterranee», la direttiva 91/414 dispone che le sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari siano elencate in una lista comunitaria figurante come allegato I della direttiva (direttiva 91/414, decimo ‘considerando’, e art. 5).

2.
    La procedura prevista per stabilire se una sostanza attiva possa essere inserita nell'allegato I della direttiva 91/414 non impedisce a uno Stato membro di autorizzare, per un periodo di tempo limitato, l'utilizzazione nel suo territorio dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora iscritta nell'elenco di cui sopra, sempreché l'impresa interessata abbia presentato una documentazione conforme ai requisiti comunitari e lo Stato membro interessato abbia esaminato la conformità della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari con le condizioni fissate nella direttiva (direttiva 91/414, quattordicesimo ‘considerando’, e art. 8, n. 2).

Direttiva 2000/60/CE e atto impugnato

3.
    Il 23 ottobre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1). Tale direttiva stabilisce «un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee» (art. 1, primo comma). In particolare, tale quadro «mira alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche» concepite per ridurre o eliminare progressivamente gli «scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie [e di] sostanze pericolose prioritarie» [art. 1, primo comma, lett. c)].

4.
    In forza dell'art. 16, n. 2, della direttiva 2000/60, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio «una proposta contenente un primo elenco prioritario per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico». Conformemente all'art. 16, n. 3, «la proposta della Commissione individua inoltre le sostanze prioritarie».

5.
    L'art. 16, n. 11, della direttiva 2000/60 dispone che «[l]'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva».

6.
    Pertanto, il 20 novembre 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: l'«atto impugnato»). Il clorpyrifos e il trifluralin sono inclusi nell'elenco delle sostanze prioritarie così stabilito. Una nota a piè di pagina dispone che tali sostanze potrebbero essere riclassificate come sostanze pericolose prioritarie. A tal riguardo, si precisa che la Commissione presenterà una proposta al Parlamento e al Consiglio concernente la classificazione definitiva del clorpyrifos e del trifluralin entro dodici mesi a decorrere dall'adozione dell'atto impugnato.

7.
    Per le sostanze prioritarie figuranti nell'allegato X si prevede, all'art. 16, n. 6, primo trattino, della direttiva 2000/60, che «la Commissione presenta proposte in materia di controlli per la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate». Per le sostanze pericolose prioritarie si prevede al decimo trattino della stessa disposizione che «la Commissione presenta proposte di misure di controllo relative all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite (...) con un opportuno calendario a tale scopo». Inoltre, l'art. 16, n. 7, dispone che «[l]a Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota». L'art. 16, n. 8, obbliga la Commissione a presentare le sue «proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7 (...), entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie».

8.
    Le misure così proposte dalla Commissione saranno, se del caso, adottate dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente all'art. 16, n. 1, della direttiva 2000/60.

Fatti e procedimento

9.
    La DOW AgroSciences BV e la DOW AgroSciences Ltd (in prosieguo denominate congiuntamente: le «ricorrenti») operano nel settore della fabbricazione e dello smercio del clorpyrifos e del trifluralin.

10.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2002, le ricorrenti hanno presentato il ricorso in esame.

11.
    Con atti separati depositati rispettivamente il 30 e il 12 aprile 2002, il Parlamento e il Consiglio, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, hanno sollevato un'eccezione d'irricevibilità. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tali eccezioni il 12 luglio 2002.

12.
    Con ordinanze 5 luglio e 26 settembre 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato la Commissione e l'European Crop Protection Association (in prosieguo: l'«ECPA») ad intervenire, rispettivamente, a sostegno delle conclusioni dei convenuti e delle ricorrenti.

13.
    La Commissione e l'ECPA hanno presentato il loro atto d'intervento sulla questione della ricevibilità, rispettivamente, il 30 agosto e l'8 novembre 2002, a proposito del quale le parti principali sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

Conclusioni delle parti

14.
    Nel ricorso le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

-    annullare l'atto impugnato, in modo da escludere il clorpyrifos e il trifluralin da tale atto;

-    condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

15.
    Nella sua eccezione d'irricevibilità il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o, in subordine, dichiararlo irricevibile;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

16.
    Il Parlamento, nella sua eccezione d'irricevibilità, e la Commissione, nel suo atto d'intervento, chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso integralmente irricevibile;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

17.
    Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

-    esaminare il merito prima di statuire sull'eccezione d'irricevibilità o, in subordine, riunire l'esame dell'eccezione d'irricevibilità alla trattazione del merito;

-    annullare l'atto impugnato, in modo da escludere il clorpyrifos e il trifluralin da tale atto;

-    condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

18.
    Nel suo atto d'intervento, l'ECPA chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e esaminare la fondatezza della causa;

-    condannare il Consiglio alle spese dell'intervento.

Sulla ricevibilità

19.
    A norma dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla questione di irricevibilità proposta prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale (Terza Sezione) ritiene di essere sufficientemente informato dall'esame degli atti di causa e che non si debba aprire la fase orale.

Argomenti delle parti

20.
    Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, eccepiscono l'irricevibilità del ricorso. Essi ritengono, anzitutto, che l'atto impugnato non costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Infatti, l'atto impugnato non modificherebbe in alcun modo la situazione giuridica delle ricorrenti. In ogni caso, la domanda di annullamento parziale dell'atto impugnato sarebbe irricevibile, in quanto l'atto impugnato costituirebbe in realtà una direttiva che non riguarderebbe le ricorrenti né direttamente né individualmente.

21.
    Le ricorrenti, sostenute dall'ECPA, ribattono, in primo luogo, che l'atto impugnato è un atto obbligatorio del Parlamento e del Consiglio che produce effetti giuridici definitivi tali da incidere sui loro interessi. Esse insistono sul fatto che, conformemente all'art. 16 della direttiva 2000/60, taluni provvedimenti saranno adottati al fine di ridurre o di sopprimere progressivamente gli scarichi, le emissioni e le perdite delle sostanze individuate dall'atto impugnato. Poiché il clorpyrifos e il trifluralin sarebbero stati inclusi irrevocabilmente nell'elenco delle sostanze prioritarie, l'atto impugnato obbligherebbe gli operatori economici a ridurre la produzione, lo smercio e l'uso di tali sostanze. Inoltre, individuando provvisoriamente il clorpyrifos e il trifluralin come sostanze pericolose prioritarie la cui produzione, smercio e uso possono essere vietati, l'atto impugnato creerebbe le condizioni giuridiche per vietare definitivamente il clorpyrifos e il trifluralin e i prodotti contenenti tali sostanze entro un termine di dodici mesi. Esse sottolineano il fatto che l'inserimento del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie è irreversibile, in quanto l'atto impugnato e la direttiva 2000/60 non prevedono alcuna misura di revoca.

22.
    Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, le ricorrenti rilevano che l'atto impugnato individua le sostanze prioritarie cui si applicheranno i provvedimenti di controllo che saranno adottati successivamente. Qualsiasi regolamentazione successiva non potrebbe riguardare che le modalità di riduzione o di soppressione progressiva degli scarichi, delle emissioni e delle perdite delle sostanze considerate dall'atto impugnato. Le ricorrenti non potrebbero più contestare l'inserimento del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco dell'allegato X della direttiva 2000/60 in occasione di un ricorso proposto contro le misure di controllo successivamente adottate relative a tali sostanze. L'atto impugnato modificherebbe quindi lo «status giuridico» del clorpyrifos e del trifluralin e, pertanto, delle ricorrenti nella loro qualità di distributrici delle dette sostanze.

23.
    Le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'atto impugnato costituisce, per il suo titolo e il suo contenuto, una «decisione» e non una direttiva. In ogni caso, la discussione sulla natura dell'atto impugnato rivestirebbe poca importanza quando è stato considerato che una disposizione di natura normativa può riguardare direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 46).

24.
    In secondo luogo, le ricorrenti osservano di essere direttamente riguardate dall'atto impugnato. Esse ricordano che la condizione relativa al fatto di essere direttamente riguardati implica che il provvedimento comunitario produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del detto provvedimento incaricati della sua applicazione, in quanto quest'ultima ha carattere meramente automatico derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70-44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777; 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477). Orbene, nella fattispecie, l'atto impugnato includerebbe il clorpyrifos e il trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie senza imporre agli Stati membri alcun altro provvedimento di applicazione. Questi ultimi sarebbero vincolati dall'elenco quale è stato stabilito dall'atto impugnato. Questo produrrebbe quindi effetti giuridici precisi, incondizionati e direttamente efficaci.

25.
    In terzo luogo, le ricorrenti sarebbero individualmente riguardate dall'atto impugnato. A questo riguardo, esse osservano, anzitutto, di essere titolari di diritti preesistenti sui quali l'atto impugnato incide. Esse rilevano in particolare che detengono autorizzazioni per l'immissione in commercio di prodotti a base di clorpyrifos e di trifluralin nella maggior parte degli Stati membri, conformemente all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414. Le ricorrenti parteciperebbero, inoltre, a una procedura di esame diretta a che tali sostanze siano riportate nell'elenco I della direttiva 91/414 in quanto sostanze attive che rispondono ai criteri di sicurezza di cui all'art. 5 di quest'ultima direttiva. L'atto impugnato, che limiterebbe l'uso del clorpyrifos e del trifluralin, inciderebbe sui diritti delle ricorrenti a vendere tali sostanze. Poiché le ricorrenti avrebbero acquisito tali diritti conformemente al disposto della direttiva 91/414, l'atto impugnato violerebbe diritti specifici delle ricorrenti (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853). In ogni caso, l'atto impugnato inciderebbe, in modo particolarmente grave, su un gruppo molto ristretto di operatori economici cui apparterrebbero le ricorrenti (sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, e 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501; ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559). Infatti, tutta l'attività economica delle ricorrenti sarebbe posta in pericolo dall'atto impugnato.

26.
    Inoltre, le ricorrenti osservano che le istituzioni comunitarie erano tenute a tener conto dei loro diritti specifici quando hanno adottato l'atto impugnato (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, e Sofrimport/Commissione, cit. al punto 24; sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247, e 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305). Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, esse si riferiscono al riguardo in particolare all'art. 16, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/60, che darebbe loro il diritto a che i loro prodotti costituiscano oggetto di una valutazione scientifica basata sul rischio. Le ricorrenti si riferiscono inoltre alla sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365), e alle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677, in particolare pag. I-6681).

27.
    Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, le ricorrenti fanno inoltre valere che, nella specie, la questione della ricevibilità non può essere pienamente valutata senza l'esame del merito. Esse ricordano, al riguardo, di detenere autorizzazioni per l'immissione in commercio di prodotti a base di clorpyrifos e di trifluralin, conformemente all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414. Le ricorrenti parteciperebbero inoltre a una procedura d'esame diretta a che tali sostanze siano riportate nell'allegato I della direttiva 91/414 in quanto sostanze attive che rispondono ai criteri di sicurezza di cui all'art. 5 di quest'ultima direttiva. Al fine di valutare pienamente la legittimazione ad agire delle ricorrenti, sarebbe necessario esaminare i loro diritti e il loro legittimo affidamento nell'ambito del procedimento regolamentare che porti a iscrivere il clorpyrifos e il trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414.

28.
    L'ECPA osserva che, conformemente all'art. 13 della direttiva 91/414, i dati scientifici e le informazioni comunicati dalle ricorrenti nel corso della procedura d'esame diretta a includere il clorpyrifos e il trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414 sono tutelati per un periodo di cinque anni a partire dall'iscrizione della sostanza in detto allegato. Riferendosi alla sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer/Consiglio (Racc. pag. II-3305, punti 98 e 100), l'ECPA osserva che le ricorrenti sono così titolari di diritti specifici ai sensi della sentenza Codorniu/Consiglio (cit. al punto 25) e che l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco stabilito dall'atto impugnato riguarda le ricorrenti a causa di talune qualità loro specifiche e che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altra persona.

29.
    Infine, le ricorrenti sottolineano che, nella fattispecie, una tutela giuridizionale sufficiente non potrebbe loro essere garantita dinanzi agli organi giudiziari nazionali.

Giudizio del Tribunale

30.
    Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

31.
    Occorre, anzitutto, ricordare che il termine «decisione» di cui all'art. 230, quarto comma, CE dev'essere inteso nel senso tecnico che si desume dall'art. 249 CE e che il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo dev'essere individuato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877, e 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 15).

32.
    Nella specie, l'atto impugnato, che si basa direttamente sull'art. 175, n. 1, CE, è un atto legislativo adottato dal Parlamento e dal Consiglio al termine del procedimento di cui all'art. 251 CE. Esso stabilisce l'elenco delle sostanze prioritarie, che include le sostanze pericolose prioritarie, previsto dall'art. 16, nn. 2 e 3, della direttiva 2000/60. Conformemente all'art. 16, n. 11, della direttiva 2000/60, tale elenco «è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato» (art. 1 dell'atto impugnato). L'atto impugnato modifica quindi la direttiva 2000/60, la cui portata generale non è contestata, inserendovi un allegato che individua le sostanze per le quali l'art. 16, nn. 6-8, della direttiva 2000/60 obbliga la Commissione a proporre misure specifiche al fine di tutelare e di migliorare l'ambiente acquatico.

33.
    Ne consegue che, malgrado il suo titolo, l'atto impugnato non può essere considerato come una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Esso partecipa, al contrario, del carattere generale della direttiva 2000/60 (v., in tal senso, sentenza Gibilterra/Consiglio, cit. al punto 31, punto 23; ordinanza del Tribunale 11 luglio 2000, causa T-268/99, Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. II-2893, punto 38).

34.
    Occorre tuttavia esaminare se, malgrado la portata generale dell'atto impugnato, le ricorrenti possano tuttavia essere considerate come direttamente e individualmente riguardate da questo in quanto esso include il clorpyrifos e il trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie. Risulta, infatti, da una giurisprudenza costante che la portata generale di un atto non esclude per questo che esso possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici interessati (v. sentenze Extramet Industrie/Consiglio, cit. al punto 25, punti 13 e 14; Codorniu/Consiglio, cit. al punto 25, punto 19, e Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. al punto 23, punto 46; sentenze del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 69, e 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-2487, punto 30).

35.
    Per quanto riguarda, anzitutto, il punto se le ricorrenti siano direttamente riguardate dall'atto impugnato, occorre ricordare che, perché incida direttamente su un singolo, occorre che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata; sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio, cit. al punto 34, punto 52).

36.
    A questo proposito, va ricordato che le ricorrenti possiedono, in vari Stati membri, autorizzazioni per immettere sul mercato prodotti a base di clorpyrifos e di trifluralin.

37.
    Tuttavia, non si può considerare che l'atto impugnato, che identifica tali sostanze come prioritarie, produca, di per sé, effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti. Contrariamente a quanto sostengono queste ultime, l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie non obbliga gli operatori economici a ridurre la produzione, lo smercio o l'uso di tali sostanze.

38.
    Infatti, l'atto impugnato identifica unicamente le sostanze, fra cui il clorpyrifos e il trifluralin, per le quali la Commissione è tenuta a proporre al Parlamento e al Consiglio provvedimenti specifici conformemente all'art. 16, nn. 6-8, della direttiva 2000/60. Il Parlamento e il Consiglio adotteranno, se del caso, i provvedimenti proposti dalla Commissione, in base all'art. 16, n. 1, della direttiva 2000/60. Tuttavia, l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'allegato X della direttiva 2000/60 non dà alcuna indicazione precisa quanto ai provvedimenti che saranno proposti dalla Commissione e che, se del caso, saranno adottati successivamente dal Parlamento e dal Consiglio, e non incide, di per sé, sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

39.
    A questo proposito, si deve anche sottolineare che la direttiva 2000/60 tiene effettivamente conto dell'eventualità che non abbiano buon esito le proposte della Commissione relative alle sostanze prioritarie. Così, l'art. 16, n. 8, di detta direttiva dispone che, «per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione». La stessa disposizione aggiunge che, «per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco».

40.
    Da tutto quanto precede risulta che l'atto impugnato non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti. Esso non riguarda quindi direttamente le ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

41.
    Non soddisfacendo le ricorrenti uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE, il ricorso in esame dev'essere dichiarato irricevibile.

42.
    Si deve, tuttavia, esaminare inoltre, ad abundantiam, se le ricorrenti siano individualmente riguardate dall'atto impugnato. Si deve ricordare al riguardo che, affinché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente interessata da un atto di portata generale, essa dev'essere toccata dall'atto di cui trattasi in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue dalla generalità e la identifica quindi alla stessa stregua in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione (v., in particolare, sentenze della Corte Plaumann/Commissione, cit. al punto 23, pag. 223, e 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 60).

43.
    Il fatto che le ricorrenti possiedano autorizzazioni per immettere in commercio prodotti a base di clorpyrifos e di trifluralin, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414, non è atto a identificare le ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Infatti, ammesso che l'atto impugnato incida sulla loro posizione sul mercato, le ricorrenti, che non fanno valere alcun diritto esclusivo di proprietà intellettuale relativo alle sostanze individuate dall'atto impugnato, si trovano in una situazione analoga a quella di qualsiasi altro operatore che potrebbe, attualmente o in futuro, operare nello smercio di tali sostanze (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-113, punto 39, e ordinanza Federolio/Commissione, cit. al punto 25, punto 67).

44.
    Le ricorrenti non possono neanche sostenere che l'atto impugnato incida su diritti che esse avrebbero acquisito in base alla direttiva 91/414. Infatti, poiché l'atto impugnato non obbliga gli operatori economici a ridurre la produzione, lo smercio o l'uso di clorpyrifos e di trifluralin (v. supra, punto 37), tale atto non può essere considerato nel senso che esso incide sulle autorizzazioni che le ricorrenti possiedono per immettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Per gli stessi motivi, le ricorrenti non sono legittimate a sostenere che l'atto impugnato riguarderebbe diritti specifici o avrebbe causato un danno eccezionale tale da identificarle rispetto a qualsiasi altro operatore economico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 giugno 2000, causa T-597/97, Euromin/Consiglio, Racc. pag. II-2419, punto 49).

45.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che le istituzioni comunitarie erano tenute a tenere conto della loro posizione particolare prima di adottare l'atto impugnato.

46.
    Va ricordato che il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto che esse intendono adottare sulla situazione di determinati singoli, è tale da identificare questi ultimi (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit. al punto 26; Sofrimport/Commissione, cit. al punto 24, e sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30; sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. al punto 26, punto 67).

47.
    Si deve tuttavia constatare che nessuna disposizione di diritto comunitario impone al Parlamento e al Consiglio, quando stabiliscono l'elenco delle sostanze prioritarie nel settore dell'acqua conformemente all'art. 16, n. 11, della direttiva 2000/60, di tener conto della situazione particolare degli operatori economici, quali le ricorrenti, che possiedono, per prodotti fitosanitari, autorizzazioni per l'immissione in commercio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 53). L'art. 16, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/60, cui si riferiscono le ricorrenti, riguarda unicamente la valutazione dei rischi da effettuare ai fini dell'adozione dell'atto impugnato, senza accordare una protezione specifica a un qualsivoglia operatore economico. Ai termini della direttiva 2000/60, la tutela dei titolari di autorizzazioni rilasciate in applicazione della direttiva 91/414 interviene, infatti, soltanto allo stadio del procedimento di adozione di provvedimenti di controllo relativi alle sostanze identificate dall'atto impugnato. Così, l'art. 16, n. 6, secondo comma, della direttiva 2000/60 dispone che, quando i provvedimenti di controllo comportano il riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate in applicazione della direttiva 91/414, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di quest'ultima direttiva.

48.
    Infine, quanto all'argomento dell'ECPA relativo alla sentenza Pfizer/Consiglio, cit. al punto 28, va ricordato che l'atto impugnato in quest'ultima causa vietava l'uso della virginiamicina come additivo nell'alimentazione degli animali. Invece, nella causa in esame, l'atto impugnato non ha alcun effetto vincolante nei confronti delle ricorrenti. Esse possono continuare, infatti, senza alcuna restrizione, a produrre e a vendere le sostanze considerate dall'elenco stabilito dall'atto impugnato, fintantoché il Parlamento e il Consiglio o gli Stati membri non avranno adottato provvedimenti specifici di controllo relativi alle stesse sostanze.

49.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso in esame dev'essere dichiarato irricevibile.

50.
    Tuttavia, pur non potendo chiedere l'annullamento dell'atto impugnato, le ricorrenti conservano la facoltà di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere anche in osservanza dell'art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C-70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I-7183, punti 48 e 49; ordinanza del Tribunale 12 luglio 2000, causa T-45/00, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, Racc. pag. II-2927, punto 26). Esse dispongono così di una tutela giuridizionale sufficiente dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. al punto 26, punto 40).

Sulle spese

51.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle del Parlamento e del Consiglio, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

52.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione e l'ECPA sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)    Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.

3)    La Commissione e l'European Crop Protection Association sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 6 maggio 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'inglese.