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Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - Dow AgroSciences e Dintec Agroquímica - Produtos Químicos / Commissione

(Causa T-446/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito) e Dintec Agroquímica - Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione 2010/355/UE;

condannare la Commissione alle spese;

adottare ogni ulteriore provvedimento che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2010, 2010/355/UE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1.

Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, esse affermano che la decisione impugnata è illegittima in quanto il suo fondamento e l'unico motivo della sua esistenza sono costituiti da una decisione illegittima. Tale altra decisione 2, la 2007/629/CE 3, rappresenta la decisione originale di non iscrizione del trifluralin conseguente al riesame della sostanza ex art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 4. Se la decisione 2007/629/CE non fosse stata adottata illegittimamente, la decisione impugnata non esisterebbe.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l'atto impugnato è di per sé illegittimo per ragioni autonome. Esse deducono che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel giustificare l'atto impugnato sulla base delle asserite preoccupazioni relative:

al rischio di propagazione a lunga distanza; a tale riguardo, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha preso in esame dati (mancanza di giustificazione scientifica) ed ha violato il principio di buona amministrazione ed il diritto di difesa. Inoltre, l'approccio adottato dalla Commissione con riguardo alla propagazione a lunga distanza è, ad avviso delle ricorrenti, discriminatorio e sproporzionato;

alla tossicità per i pesci; a tale proposito, le ricorrenti asseriscono che la giustificazione scientifica non supporta tale conclusione. Inoltre, a loro giudizio, l'atto impugnato è sproporzionato quanto alla modalità con cui affronta l'asserita preoccupazione di tossicità cronica.

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1 - Notificata con il numero C(2010) 4199 (GU L 160, pag. 30).

2 - Impugnata dalla ricorrenti nell'ambito della causa T-475/07, Dow AgroSciences e altri / Commissione, GU 2008, C 51, pag. 54.

3 - Decisione della Commissione 20 settembre 2007, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4282] (GU L 255, pag. 42).

4 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).