Ancora sulla Audiovisual Media Service Directive

Guido ha approfondito su Punto Informatico il tema che avevo segnalato in questo post.

Il tema e’ delicato e non consolidato, per cui è possibile che parliamo di testi diversi o addirittura incompleti e quindi arriviamo a conclusioni opposte…

E’ chiaro a tutti che stiamo parlando del cambiamento di sesso della TV e un domani (tra 5 anni ? (la banda larga è nata 10 annifa, pare un orizzonte temprale ragoinevole))  Rai e Mediaset saranno in piccola misura cio’ che sono adesso e in larga misura un “sistema video” accessibile via Internet…

La AVMSD cerca un equilibrio in questa tempesta ormonale…

Cerco di cogliere qualche aspetto che mi pare rilevante.

Premetto che “Sono soggetti alla giurisidizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia stabiliti in Italia conformemente al comma 3.” e il comma 3 dice che si considera stabilito in Italia quando ha la sua sede principale o una parte rilevante degli addetti che sono stabiliti in Italia. (ci sono anche altre specificità per i rapporti con altri paesi europei). A naso non mi pare che youtube o vimeo o reuters ricadano in questo ambito di applicazione. (ma non sono un avvocato)

Premetto che, come scrivevo, il testo e’ una bozza (la potete scaricare dal mio blog qui) che deve passare al parlamento (commissione, due camere, approvato in modo identico, controfirmato dal capo dello Stato), certamente i tribunali sono fallibili e meno ambiguita’ di interpretazione ci sono, meglio è..

Cita Guido

non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i
servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non
economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione
televisiva
“.
fermo restando che rientrano nella predetta definizione (ovvero
sono servizi di media audiovisivo, ndr) i servizi, anche veicolati
mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a
disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto
audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale
“.

Quello che capisco io e’ che,

fai attivita’  economica ?

se si, sei TV
se no, fai concorrenza alla radiodiffusione ?
se no, non sei TV
se si, metti a disposizione audiovideo in modo non incidentale ?

se si, sei TV
se no, non sei TV

IMHO, un videoblog amatoriale non fa fa concorrenza;  “fare concorrenza” penso si possa considerare ben definito, visto che
e’ la base delle attività dell’Antitrust che ha consolidate procedure per l’analisi dei mercati, ovvero di sostituibilità dal lato della domanda o dell’offerta. (un “videoblog” amatoriale non toglie mercato a una “TV” perche’ non piglia risorse dalla pubblicità nè dalla vendita di contenuti pay per view)

RAI e Mediaset che deliverano attraverso Internet fanno attività economica e quindi sono TV, anche su Internet. Current fa attività economica ed è una TV.

Se la mia intepretazione è giusta, mi pare condivisibile, certo che chiarirlo meglio, non sarebbe male. (se necessario, speriamo gli uffici legislativi parlamentari ci mettano mano).

A me sembra pacifico (e già ovviamente così) il passaggio in cui dice che i fornitori di servizi media audiovisivi “si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione
degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di
servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà
intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di
titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi
estratti di cronaca”.

Si noti bene che non dice “reti di comunicazione elettronica” o “operatore di rete” (che e’ definito come il soggetto che che esercisce le infrastrutture di distribuzione) ma “fornitore di servizio di media” che è definita come
“la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media
audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione”.

Come noto, sono un critico di molte pretese di enforcement del diritto d’autore e diritti connessi, ma mi sembrerebbe bizzarro che che Mediaset mettesse su Internet film di cui non possiede i diritti. (o che lo faccia io con il mio videoblog)

Alla luce di questa definizione, non mi scandalizza  che sia AGCOM a stabilire come si affrontino eventuali infrazioni di questo tipo (che non e’ per l’appunto il P2P, ma la pubblicazione fatta da “la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media
audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione” di materiale di cui non ha diritti in una Tv online..

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3 thoughts on “Ancora sulla Audiovisual Media Service Directive”

  1. Stefano, l’argomento e’ troppo importante per affrontarlo superficialmente, ed e’ anche molto ampio: sto leggendo per commentarlo lo schema di d.l. e sto rivedendo il materiale normativo in mio possesso sull’argomento, per piacere tieni aperti i commenti su questi due punti; comunque mi piace il finale di Guido Scorza,
    “Internet non è una TV! Non lasciamo che lo diventi per legge.”
    E’ un ottimo punto fermo per la discussione …

  2. mi pare di averlo chiaramente scritto sopra; scrivo “Sei TV” intendo che c’e’ l’equiparazione. basta che chi non e’ TV non “sia TV”. IMHO.
    un terreno senza regole e’ sempre oggetto di conquista del piu’ forte.
    tra 5-10 anni la TV cosa sara’ ? possiamo immaginare che non sia basata (molto) su IP ?
    allora vogliamo che chi domina il mercato media oggi (il sistema televisivo) non abbia regole nella “conquista” della rete ?
    e’ questo che si vuole ? o meglio mettere dei paletti agcm, agcom ?

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